Onorevole Giuseppe Albanese

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Il Gioffrè ci riporta alcuni dati molto importanti che  illustrano la figura dell’onorevole ed i tempi in cui egli conobbe notorietà nel nostro paese.

Avendo sposato la signorina De Leo Carmela di Bagnara, stabilì in questa cittadina la propria residenza. Egli contribuì efficacemente alla vita sociale e politica del paese ed ebbe la cittadinanza onoraria il 27 giugno del 1914.

Il 26 luglio di quello stesso anno, si svolsero le elezioni amministrative a cui l’onorevole vi partecipò anche l’onorevole Albanese con il partito dei Rossi.

I Bianchi, l’altro partito politico cittadino, vinsero le elezioni ma come spesso succedeva tra ricorsi e ripicche, alla seduta per l’elezione del sindaco. ‘ le forze dell’ordine furono costrette ad intervenire per pacificare gli animi. Alla fine venne eletto sindaco Luppino Giuseppe che fu subito perseguito da ricorso della minoranza per una questione di omonimia con un altro candidato. Risolta la faccenda a favore del neo sindaco, la maggioranza dei Bianchi passò al contrattacco e fece ricorso contro l’onorevole Albanese con la motivazione che egli non era cittadino nativo bagnarese.

...

Appresa la notizia, la popolazione si organizzo in corteo, ed armati di bastoni minacciarono il sindaco per quello che aveva fatto.

L’onorevole Albanese fu riammesso in consiglio comunale ma la sorte di quell’amministrazione era già segnata, in quanto poco dopo fu sciolta con decreto reale.

Il senatore Albanese morì durante il ventennio. Egli fu sottosegretario al ministero dei tesoro prima dell’avvento del fascismo e ideologicamente fu di aria socialista. Al suo funerale, che si svolse nella nostra cittadina, partecipò tutta la popolazione capi fascisti compresi, i quali per tale gesto furono esemplarmente puniti dalla federazione reggina del fascio. Un funerale seguito da cosi grande massa di persone, lo si ricorda solo per il maestro Domenico Valente.

Una storia prettamente bagnarese sull' on. Albanese

ON. le GIUNTA- PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

di REGGIO CALABRIA

NOTE DIFENSIVE

PER

il Sig. ANTONINO VERSACE, elettore politico . ed amministrativo del Comune di Bagnara, ivi domiciliato e residente, attore popolare, resistente.

CONTRO

L’ ON. Avv. GIUSEPPE ALBANESE; ricorrente

REGGIO DI CALABRIA

Tipografia G. Moscato & Figlio

ON. le GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

di REGGIO CALABRIA

NOTE DIFENSIVE

PER

il Sig. ANTONINO VERSACE, elettore politico ed

amministrativo del Comune di Bagnara, ivi domiciliato

e residente, attore popolare, resistente.

CONTRO

L’ ON. Avv. GIUSEPPE ALBANESE, ricorrente.

Dal contradittorio nella presente` causa è risultata pacificamente ammessa da entrambe le parti la circostanza ché risolve là questione della inelèggibilità dello Albanèse al Consìg1io comunale dì Bagnara: e cioè che la fornitrice’ della energia elettrica a quel Comune è da dieci anni la Società in Accomandita R. Zehender e C.di cui l’Albanese èsocio accomandante.Questa circostanza di fatto rende superflue ulterioricavillazioni giuridiche, e fa ricadere il ricorrente sotto il divieto dell’art. 26, 110 comma, della legge com. e prov., t. u. 1915.
Nel 1902 il Comune stipulò. con, l’ Ing. Rodolfo Zehender contratto di fornitura della energia, obbligandosi costui,. in nome e conto proprio, di fornirla. Egli mise in funzione una modesta officina con macchinario di limitata capacità; e questa officina forni l’energia fino al 1905. In questo anno ad iniziativa del benemerito ed istancabile Ing. Zehender, dipinto dalla controparte come un partitario, ma che fa onore alla nostra cit­tà, cui augureremmo molti uomini della stessa laboriosità, si fondò là Società in accomandita “Ing. R. Zehender e- C.„ che si proponeva di fornire energia elettrica ai comuni di Sci11a, Palmi, Favazzina, ed anche, si noti, al­la frazione Pellegrina del Comune di Bagnara. Socio accomandante di questa società diveniva poco dopo l’on. Giuseppe Albanese, apportando un capitale di L. 30.000; permodo che il capitale sociale si elevò da 100 a 130 mila lire. L’Albanese assumeva pure funzioni , di amministrazione attiva. Socio accomandatario della So­cietà stessa è ora il solo Zehender, dopo la morte del­l’altro socio, cav. Rognetta.
Fin dall’epoca della costituzione di questa Società, fu essa la fornitricedella energia al Comune.Si chiuse l’antico piccolo impianto di proprietà esclusiva dello Zehender, e la Società ne costruì e nemise in azione una nuovo più potente, di sua propieta, sorto su le ri ve del torrente Sfalassà Così Per un decennio ebbe luogola fornitura della energia, dalla Società al Comune, col beneplacito di tutti. Contentissimo il Comune, invece di. avere l’energia, dal piccolo ed’ insufficiente impianto di proprietà per­sonale dell’Ing. Zehender, di averla. dalla potente offi­cina della Società, di cui lo Zehender è l’ unico accomandario.Cointentissimo l’Ing. Zehénder ché unifica il servizio di Bagnara con quello di Scilla e Palmi.Contentissimi tutti i soci ché trovano il modo di vendere maggiore quantità di energia.Per ‘un decennio il Comune non tratta di fatto che con, la Società: ad essa vanno ,a finire i suoi pagamenti; glì utili che provengono ‘dalla fornisura al Coniurié sono calati nei libri sociali e ripartiti tra i soci, che non­li rifiutano; non li: rifiuta nemmeno l’ On. Albanese, e non li rifiuterà qùalunque; sia. per essere la decisione di questa On. giunta!Questa sola circostanza di fatto, ammessa dallo, stes­so ricorrente,. l’essere cioè la Società, . di cui egli è socio accomandante, fornitrice della energia: al Comune,basta, come dicevamo, per far nascere quel conflitto. di interessi tra il Comune e il candidato al Consiglio, che è la ragioné del divieto alla eleggibilità scritto nel 11° comma dell’art. 26 della legge.
Nel nostro caso infatti il conflitto sarebbe massimo: si avrebbe da una parte una amministrazione dell’ Ente Co­mune, che dovrebbe per conto di questo pagare il corri­spettivo di unservizio ad una impresa industriale che ­per tre quarti si alimenta con capitali di lui; e si avrebbe un consigliere con funzioni di vigilanza e di control­lo per conto del Comune su un proprio stabilimento!
La partecipazione al servizio, a sensidel’ 11° com­ma dell’art. 26 è cosi , evidentemente diretta; in quanto sé la Società è quella che, per pacifica esecuzione del­l’originario contratto, fornisce e fornirà il Comune di energia (e diciamo fornirà perchè con una deliberazio­ne, esibita dalla stessa controparte, il Consigliocomu­nale è tanto contento della Società, che ha consentito che in lei si incorpori la Ditta R. Zehender), è certo di­retta la cointeressenza dei singoli soci, ai quali profitta ogni utile ,dell’impresa, come danneggia ogni perdita.
Ma ci vuole molto coraggio, per negate persino la. cointeressenza indiretta che esclude egtialrnente dalla eleggibilità, a tenore dell’art citato.
Supponiamo per un momento, come affermava l’à­bile difesa del ricorrente nella sua discussione orale, che chi fornisce l’energia al Comune è lo Zehender, salvo che questi la attinge dall’impianto della Società: non è questa la riprova, fornitaci dalla stessa confessio­ne del ricorrente, che egli è sempre interessato? Sicco me gli utili provenienti dalla fornitura della energia non vanno a’ finire nel portafogli dell’Ing. Zehénder,rna nel­le casse della Società, e` vanno poi ripartiti pro rata ai, singoli soci (nemmeno questo contesta il ricorrente), ci si dovrebbe fare grazia di ammettere per lo meno l’e­sistenza della partecipazione indiretta, giacche dietro le spalle dell’Ing. Zehender stanno tutti i soci della Socie­tà; con l’interesse che egli faccia prosperare la sua in­dustria, le procacci maggiori guadagni, faccia pagare al Comune più forti somme, perchè ogni guadagno del­lo Zehender è guadagno della Società e quindi guadagno loro!
Eppure, dandosi la nozione di questa partecipazio­ne indiretta, la cui esistenza non può seriamente essere nel nostro caso contestata, si trova insegnato che “so­no ineleggibili tutti “coloro che, quantunque “non siano i titolari del contratto, sono interessati nel contratto “stesso: L’ interesse che i terzi devono avere nel con­tratto non è un interesse qualsiasi, ma deve avere fon­damento a sua volta su di un rapporto giuridico specia­ le fra il terzo e colui che è obbligato col Comune (1).
“In altre parole fra il terzo e l’obbligato col Comune “deve esistere un rapporto giuridico in virtù del quale “egli partecipi agli utili od alle responsabilità derivanti dal­l’impresa (condizioni tutte che esistono nel nostro caso)(1) App. Genova, 2, gennaio 1893,: Giurista, 124
Questo rapporto può essere un vincolo segreto, pel quale il terzo sia il vero dominus negotii, e colui che ha Stipulato col Comune un prestanome, (Nelnostro caso c’è qualche cosà’ di piu grave: che ne la società, nè i suoi soci si nascondono, é i loro rapporti col Zehender non sono segreti). Ilterzo può e,ssere vincolato all’appaltatore con contratto di, partecipazio­ne agli utili od ai rischi sottoqualsiasi formaessere socio dell’appaltatore. Se direttamente obbliga,ta verso il Comune; è una società commerciale, tutti i soci sono ineleggibili come cointeressati nel contratto, senza potersi distinguere , fra soci con responsabilità limitaia , o con responsabilità illimitata .(3).
.E. null’altro ci occorre aggiungere, contro la eléggibilità, dell’On. Albanese: dalle sue stesse affermazioni ri­sulta a luce meridiana il suo interesse diretto nella fonisura della energia elettrica al Comune; e quando egli cerca con un abile +giuoco di parole di mettere avanti l’Ing. Zehender, non riesce a far scomparire il suo interesse indiretto.
Mai adunque come in questo, caso , l’On.Giunta avrà dato più sicura applicazione all’art. 26,11°comma, della legge.
Cass. Roma, 29 maggio 1896, Corte Supr. 1,. 338.(3)PRESUTTI, FAGIOLARI, PANuccio, DEL RE, Commentarlo alla, nuova legge com. e prov., 1, p313-314.Dopo’ ciò è inconcludente parlare di :mancata fusione delle due imprese, argomento cui’ si aggrappa ilricorrente nel naufragio della presente causa, senza, s’in­tende, restituire i lucri che ha finora. intascati, nè rinunciare a quelli che intascherà.a) In primo luogo non sappiamo con quanta lealtà si possa affermare la esistenza di due imprese. L’impresa personale dell’lng. Zehender non è che un ricordo: è un semplice ricordo ,anche per il Comune, il quale da dieci anni non ha, da esso, ma dalla Società, l’energia; ed è un ricordo il funzionamento dell’impianto dello Zehender, sostituito da quello della Società; il vecchio impianto in questo decennio ha funzionato in caso di guasto del nuovo: novella prova della unità dell’impresa. b) Ma il ricorrente, nel, modo come parla di mancata fusione. delle dueimprese, da a vedere di, esser vittima idi una confusione.Egli dalla mancata fusione giuridica della Società con la Ditta R. Zehender vorrebbe, far scaturire la propria eleggibilità, cioè una conseguenza superiore a una circostanza di puro diritto privato, quale è quella della unione giuridica di due ditte commerciali. Questa giuridica, unione potra avere rilevanza nei rapporti di diritto privato, in quanto cioè la nuova Ditta risultante dalla fusione sia’titolare di diritti e debba soddisfare obbli gazioni; ma non deve interessare, noi che discutiamo di ben altro ordine di conseguenze, di consegunze di di­ritto pubblico, le quali, riannodandosi a supreme ragio­rni d’interessi sociale, scaturiscono anche da una sem­plice condizione di fatto.Se la Società .fornisce da dieci anni l’ energia al Comune, col beneplacito di questo e dei Soci, che ne intascano gli utili, ciò basta per vietare a costoro 1′ in­gresso nel Consiglio comunale in applicazione dell’ art. 26 della legge. E la investigazione se la società si sia o meno fusa con l’Impresa che in origine era contrat­tualmente legata col Comune a nulla conclude; nè possono , moralmente farla, per negare la fusione, quegli stessi soci che per un decennio smentirono questa at­tuale loro cavillazione, percependo gli utili prima, con­témporaneamente, e dopo le elezioni, percependoli tut­tora e finche la fornitrice del Comune sarà, cam è, la Società!
c) Ed infine, sia pure mancatala giaridica fusione delle due Imprese, il ricorrente non ci dice come intende superare l’altro scoglio della partecipazione indiretta, quando, giusto le stesse sue affermazioni; è la Società che fornisce L’energia allo Zehender, è la Società che incassa i proventi del servizio, sono i soci fichè se li dividono…..
Non rispondiamo poi a delle vere ingiurie, cui; quando difettano ben altri argomenti, si ricorre fatalmen­te, come a mezzo difensivo.
Bagnara esporta, non importa, luce, civiltà, intelli­genza. Nella industre città, dallo spirito libero e forte, non nascono nè allignano l’ignoranza e il dispotismo. Bagnara sopratutto è maestra di cortesia e di ospitalità.
Concludiamo
perchè voglia la On. Giunta rigettare il ricorso pro­dotto dall’On. Giuseppe Albanese, avverso la decisione del Consiglio comunale di Bagnara del 28 ottobre u. s.,con la quale si dichiarava là di lui ineleggibilità a quel Consesso, e voglia, confermandola deliberazione stessa, ordinarne la piena ed immediata esecuzione.
Con ogni altro, provvedimento di legge, e special­mente sostituendo in Consiglio all’On. Albanese il candidato che dopo di lui ha riportato maggior numero di voti.

Reggio Cal., 22 maggio 1915.

Avv. GIUSEPPE PANUCCIO

Post Author: Gianni Saffioti