
Contratti matrimoniali in Calabria e a Bagnara nel 1617
Come si sa e com’è nella realtà i costumi, le tradizioni i modi di vivere delle persone cambiano ai cambiamenti sociali, la cultura della dote matrimoniale come descritta dallo storico e ricercatore reggino Giuseppe Caridi in questo suo articolo si è lentamente dissolta, modificandosi di continuo fino ai giorni nostri tanto che la l’ultima sua apparizione si è consumata con la popolare variante della “cunsinna”.
L’articolo del Caridi è molto corposo, ho scelto alcuni brani per dare un senso generale del tema e poi alcuni atti antichi che riguardano Bagnara. Apprezzando e condividendo tutto quanto egli scrive vi auguro una buona lettura.
CAPITOLI MATRIMONIALI,
DOTE E DOTARIO IN CALABRIA
(XVI-XVII SEC.)
“Fra gli atti notarili giacenti presso gli archivi calabresi —tuttora poco consultati, nonostante, tra gli altri, Gino Cerrite sin dal 1963 abbia richiamato l’attenzione sul loro «interesse fondamentale» ai fini «di una storia della società calabrese del periodo del Viceregno» — particolarmente negletti dagli studiosi sono i contratti nuziali. Se si prescinde, infatti, dall’esame dei capitoli matrimoniali stipulati a Gerace e Santa Severina nella seconda metà del Cinquecento, nessuno studio è stato finora condotto per il periodo vicereale su questa vasta è interessante documentazione. Rimane pertanto aperto un ampio campo di indagine, con prospettive di ricerca che, muovendo da questi documenti particolari, investono una serie di tematiche socio-economiche, giuridiche e antropologiche.
Alla stipulazione del contratto di nozze, in cui viene a conflgiire la «moltitudine degli statuti e delle usanze locali», si perviene solo dopo una più o meno lunga e laboriosa trattativa preliminare fra le famiglie dei nubendi, alla quale partecipano, in qualità di mediatori fra gli interessi dei contraenti, comuni amici e parenti. Le formule introduttive degli atti nuziali fanno, del resto, quasi sempre esplicito riferimento ai precedenti negoziati.
La presenza paterna si rende necessaria quando al fidanzato in occasione delle nozze sono anticipate, in tutto o in parte, le sue spettanze ereditarie oppure se non ha ancora raggiunto la maggiore età. Solo eccezionalmente, tuttavia, gli atti notarili indicano l’età dei nubendi. In quelli esaminati, infatti, due sole volte si accenna all’età della futura sposa, che in entrambi i casi è ancora una bambina. Neanche la data di celebrazione delle nozze viene quasi mai espressamente riferita dai capitoli matrimoniali; essa si può comunque spesso desumere dalle modalità indicate per la corresponsione della dote, la cui parte in corredo è consegnata sempre al momento dell’«affido», ossia del matrimonio, allorchè i genitori o i parenti in genere trasferiscono la tutela della congiunta al marito. In attesa delle nozze, durante il periodo di fidanzamento ufficiale, i promessi si frequentano secondo i modi propri delle consuetudini locali. Sulla loro condotta morale vigilano con particolare attenzione, in genere, i parenti della donna per timore degli eventuali pettegolezzi pregiudizievoli alla reputazione della congiunta, cui nel caso non infrequente di rottura del fidanzamento riuscirebbe difficile procurare un altro contratto nuziale, che comunque avvertebbe a condizioni più svantaggiose (27). Ciò nonostante, i futuri coniugi intrattengono relazioni, come è ovvio non sempre platoniche, senza curarsi in qualche luogo di tenerle celate, tanto che le autorità ecclesiastiche condannano energicamente quelle che ritengono peccaminose offese al pubblico pudore. a diretta interessata, cioè la futura sposa, interviene generalmente in prima persona a sottoscrivere il contratto di nozze soltanto se priva dei genitori e di parenti prossimi ascendenti e collaterali di sesso maschile, che ne assicurino la tutela. Nella maggioranza dei casi si tratta di vedove, con o senza prole, che hanno acquisito capacità giuridica e sufficiente autonomia economica e si dotano perciò da sole.”
Giuseppe Caridi
1
Nel gennaio 1617, Paolo Leonardo di Bagnara ottiene
la mano di Diana Cesario mediante un contratto dotale
stipulato con il concorso del padre Lelio.
E’ previsto che Paolo Leonardo, futuro marito di Diana Cesario
anzichè costituire un dotario di 400 ducati, pari cioè
a 1/3 della dote, da trattenersi solo in usufrutto da Diana in
caso di morte senza figli di Paolo, possa invece promettere,
come fa, il dotario mortifero di 150 ducati e «darli alla detta
Diana … per se, suoi eredi e successori, senza speranza di
restituzione»
SRC, Notaio Marco Antonio Oliva, B. 2, 10 gennaio 1617.
2
Ambrogio Crapanzano si riserva l’uva di una vigna in territorio
di Scilla, concessa in dote nel giugno 1617 alla figlia Adorisia,
fidanzata con Giovan Battista Parise di Bagnara.
ASRC, Notaio Marco Antonio Oliva, B. 2, 24 giugno 1617.