ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO BAGNARESE
LA COLLEGIATA del canonico Francesco Macrì - 1905 -
FRANCESCO CANONICO MACRI
LA COLLEGIATA
DELLA
REGIA ABADIAL CHIESA DI BAGNARA CALABRA
REGGIO DI CALABRIA
STAB. TIPOGRAFICO DI FRANCESCO MORELO
Via dei Bianchi 1905
PRO REI MEMORIA
Per incarico espressamente ricevuto dal nostro R.mo Capitolo, di Bagnara, Calabra, abbiaimoscritto la presente memoría, la quale, ricordando le gravi ingiiustízie già commesse a danno della nostra Chiesa Abaziale Nullius, valga, a scuotere dalla sonnolenza gli animi bagnaresi e li sproni a rivendicaare tutto ciò che ne promuove efficacennente I' avita gloria; valga a commuovere la dignitosa coscienza di tutti quelli che con la loro autoritá possono e debbono cooperare al trionfo della verità e della giustizia nella causa di Bagnara. Dimostrereino: I. Che I' Abazia Nullius di Bagnara fu ingiustamente soppressa; 2. Che essendosi voluto sopprimere benchè ingiustamente I' Abazia, la nostra Chiesa deve riconoscersi concattedrale di Reggio; 3. Che soppressa l' Abazia Nullíus, rímase in piedi la Collegiata avente cura di anime essendo stata sempre cosa del tutto da quella distìnta.
Prima parte L'Abazia Nullius di Bagnara, fondata dal Conte Ruggero I. l' anno 1085, dal medesimo dotata di una rendita annua di duecentosettantamilalire, fu sempre oggetto di predilezione dei Romani Pontefici e di singolare protezione dei Sovrani che si succedettero nell'ex?reame di Napoli.
Tale reddito annuo della nostra Chiesa cominciò ad essere sfruttato per la prima volta, állor che il Papa Sisto V togliendo la direzione della nostra Abazia ai Canonici Regolari di S. Giovanni in Laterano, cui era stata concessa in commenda dal Pontefice Paolo II, la diede in perpetua commenda ai Canonici secolari lateranesi. Questi, non potendo comodamente amministrare il vistosissimo patrimonio della nostra Chiesa, cedettero i diritti sulla nostra Abazia, e su tutte le sue proprietà a Giacomo Ruffo per ventiduemila scudi, somma abbastanza esigua ìn proporzione delreddito nnuo dì 70000 lire che si percepivano ogni anno dai fondi annessi alla nostra Chiesa. Giacomo Ruffo, rimasto possessore di tutti i beni e di tutti i diritti della nostra Abazia,se ne servi cornodamente a suo bellagío. Nel 1582, avendo egli stesso data l'amministrazione parrocchiale dell' Abazia a un Priore e a quindici frati Domenicani, il patrimonio della nostra Chiesa lentamente fu depauperato per colpa dei suoi amministratori. Al tempo del Concordato conchiuso tra il Pontefice Pio VII e Ferdinando I, 16 febbraio 1818, I' Abazia, di Bagnara aveva una rendita annua superiore, ad ottocento ducati, e fin'oggi la nostra Chiesa conserva una rendita Annua di Iire duemilacequecentoquarantadue nostante più di mille lire siano ingiustamente pappolate da ingiusti possessori di mala fede, non ostante i latífondi di S. Lucia e di Melicucco appartenennti al patrimonio della nostra chiesa síano in gran parte incolti. Tale rendita rimasta esclusivamente per la nostra Chiesa si percepisce intera fin'oggi ed è cosI ripartita: lire novecento ventísei e cinquanta centesimi da un affitto di molini, síti presso il fiume Sfalassà; lire milleduecentosettana a cinquantacinque centesimi da censi vari, oltre lire trecentocinquantacinque di rendita per denaro depositato al Gran libro. Ora, il Concordato del 1818, allart.3. stabiliva: ( Le Abbadie le quali si trovano con la rendita al di là di cinquecento ducati annui rimarraanno senza essere aggregate).
Per necessaria consemenza, l'Abazìa di Bagnara ? che fin dal 1085 esercitava la giurisdizione quasi vescovile sopre trentatre chiese di cui ventidue esistenti in Sicilia, ch' era I' Abazia più , antica e la più insigne del regno napoletano, arricchita nel passato da amplissimí privilegi, immediatamente soggetta alla S. Sede, patrona. per parecchi secoli del dominio spirituale e temporale, rimanendo lìbera da ogni tributo ? avendo, nell'anno 1818, una rendita annua superiore ai cinqucento ducati voluti dal Concordato, a preferenza delle cinque Abazie conservate, dovea giustamente formare essa la prima eccezione. Non a torto i nostri antichi Canonici protestarono altamente contro si aperta ingiustizia presso il Re Ferdinando I, il quale pienamente persuaso delle ragioni addottate dal Capitolo bagnarese, con replicati sovraní rescrítti diè severissimo ordine_ che ( Nulla si innovasse nellaChiesa di Bagnara.) Nullameno I' Arcivescovo di Reggio pro tempore che avea avuto la sorveglianza sù l'Abazía di Bagnara per delegazione del Cardinale Caracciolo, curò di far morire sul nascere i lamenti del nostro Capitolo: tolse cioè la base fondamentale su cui poggiavano i loro lamenti; di pieno accordo con la Commissione diocesana che ne amministrava temporanearnente i beni, divise e suddìvise la rendita della chiesa di Bagnara da ridurla a meno dei cinquecento ducati voluti dal Concordato. Ciò che assolutamente non poteva farsi. Allart. 3. del Concordato fu stabilito che ( I fondi delle Abadie aventi una rentita, annua minore ai cinquecento ducati quando non siano juspatronato o si aggregheranno ad altre Abbadie ecclesiastiche, fino alla somma di duccati cinquecento, o ne sarà dipsosto a favore deiCapitoli e deIle parrocchie ). All art. 19 del Concordato medesimo si avverte:« Questa disposizione (di applicare cioè a varie chiese, collegi, monasteri le rendite delle Abbadie) non comprende i benefizí e le .Abbadie di regio Patronato, nè quelli i cui beni sono alienati ». La Chiesa di Bagnara, in virtù della Bolla di fondazione e in forza del Concordato fu riconosciuta e messa nel numero delle chiese di Reggio Patronato, e anche oggi è considerata come tale dal Re e dalla S. Sede. Non sappiamo con quale criterio di giustizia i beni della nostra chiesa furono dilapidati dalla Commissine Diocesiana e divisi: Cento ducati a cantanti della Cattedrale di Reggio, Più di cento ducati alla parrocchia di Natisi, 70 ducati circa alla parrochia dello spirito Santo di Reggio.
Poichè la nostra oggi come nel passato, è di Regio patronato, per quale ragione non deve riavere tali suoi beni ingiustamente sottrattile, posseduti sempre in mala fede dagli usurpatori, avendo sempre protestato il Capitolo di Bagnara contro simili saccheggi? Reintegrando tali suoi bení , la nostra Chiesa, non solo la parrocchia, ma la Collegiata può avere conveniente dotazione, giusta la disposizione dell' Art. 3.del Concordato. La nostra Abazia ad ogni costo la si volle per gelosia soppressa, allegandosi come pretesto che avea una rendita interiore ai cinquecento ducati ma, come va che non ostante i su accennati saccheggi, in atto la rendita annua della nostra Chiesa è di lire 2542 bastevole per essere conservata Abazia, Nullius?
Parte Seconda. Soppressa l'Abazia Nullius, benché ingiustamente, la nostra Chiesa la si deve riconoscere concattedrale a quella di Reggio. Difatti; all'art. 3.1, del Concordato si stabiliva: « Tra le Sedi che o per troppa scarsezza di rendile, oper l' oscurità dei luoghi o per altri ragionevoli motivi non potranno conservarsi, le più antiche e le più insigne si conserveranno come concattedrali». L`Abazia di Bagnara è antichissima fondata nel 1085 da Ruggero I, fu chiamata insigne e magnifica dà tre Pontefici,Clemente III Celestino III Innocenzo III. Vero è che Mons. Tommasiní, prima Vescovo di Oppido, dopo Arcivescovo di Reggio usò tutte le pratiche per rendere la nostra chiesa concattedrale a quella di 0ppido, e il nostro Capitolo si oppose accanitamente, reclamando sempre l'Abazia Nullius, essendovi la rendita voluta dal Concordato. 0ggi mutati i tempi, benché civilmente col Regio decreto del 17 febbraio 1861 si dichiara cessata ogni efficacia del Concordato del 1818 pure canonicamente e in via di moralità è cosa deplorevole lasciare nel massimo squallore una chiesa catanto illustre pel corso di nove secoli. Qual Prestigio perderebbe la Chiesa di Reggio avendo concattedrale la nobilissima, antichissima Chiesa di Bagnara? Noi fidiamo nella materna clemenza della S. Sede che certamente ci farà giustizia.
Terza parte ? Soppressa l' Abazia Nullius, rimase in pieno vigore la Collegiata, essendo cosa del tutto da quella distinta. In Bagnara l' Abazia fu cosa affatto distinta dalla Collegiata: questa ebbe, la cura diretta delle anime; quella ritenne per se la quasi vescovile giurisdizione sopra le trentatrè chiese. Tuttocbè non si conservi la bolla pontificia che riguarda la erezione della nostra Collegiata, essendo che il terremoto del 1783 distrusse ogni documento tra le rovine della chiesa Abaziale, pure, dalla Storia di Bagnara e da varie Congetture, possiamo renderci certissimi della sua erezione canonica. Le congetture e gli indizi sicuri circa la esistenza di una Collegiata, giusta la dottrina del Dritto Canonico Ferraris ? alla parola Collegium N 33 sono:
1. « Se da tempo immemorabile il capitolo fu nominato e considerato come Collegiata». Fin dall'anno 1117 esistè la Collegiata in Bagnara, nella consacrazione della nostra. chiesa, avvenuta il 13 ottobre del medesimo anno, si legge che i Canonici di Bagnara con a capo il loro Priore accolsero il Gran Conte Ruggero II il quale onorò di sua, presenza tale fausta solennità.
2. « Se vi furono lettere apostoliche indirizzate ai Canonici della collegiata ». Clemente III nel 1188 Celestino III nel 1197 con bolle pontificie onorano il nostro Capitolo del titolo: Magnifico Balnearia Capitulo. Il Papa Innocenzo III nel. 1198 degnavasi chiamarlo : Insigne Capitulum et Collegium Balneariae.
3« Se vi era un comune sigillo proprio della Collegíata ». Il sigillo del Capitolo di Bagnara simboleggiò sempre Malia Assunta in cielo a píè della quale era inciso lo scritto : Collegium Balneariae.
4. ( Se i Canonici aveano una massa ed area comune). Fin'oggi, il Capitolo di Bagnara, non discostandosi punto dalla secolare tradizione, ha una massa comune ed elegge un'Economo il quale accudisce agli interessi del Capitolo.
5. ( Se le riunioni dei canonici si indicevano per ordine del Capitolo, e si compivano in forma capitolare). Esistono nell'archivio della nostra Chiesa Madre libri da cui si rileva che i nostri Canonici sempre si sono riuniti al suono della Real campana e scrivevano analogo verbale delle sedute. Tale consuetudine anche oggi si osserva.
6. ( Se la elezione e il conferimento del Canonicato avveniva per volere del Capitolo ríunito a bella posta a tale scopo ). Fìn'oggigiusta autichissima tradizione, un prete nato e domiciliato in Bagnara deve far domanda in iscritto per essere discussa dai Canonici e, se questi credono opportuno, si ammette a far parte Del Capitolo.
7.« Se il possesso del Canonicato con I' assegnamento dello stallo nel coro e del luogo nel Capitolo, é dato per volontà dei Canonici riuniti in forma capitolare ». Anche oggi, fra noi ciascun canonico occupa il proprio stallo assegnatogli dal Capitolo.
8.0 ( Se i Canonici si chiamavano Fratelli, il che giova moltissimo a provare l'esistenza della Collegiata ). Nell' anno 1131, Ruggero I fondo íl Vescovado di Cefalù e volle che il primo vescovo fosse il nostro abate a nome Iocelmo, i nostri canonici di Bagnara furono eletti canonici della Cattedrale di Cefalù. Come si rileva da una Bolla di Iocelmo i nostri canonici si chiamavano confrates. Prìor Ecclesìae Balneariae et confratres nostri....
9. ( Se ciascun Canonico dovea attenersi all'osservanza delle costituzioni, degli statuti, tramandatici dalle consuetudini della Collegiata ). Il Capitolo di Bagnara anche oggi è regolato da speciali suoi statuti e ciascun canonico si attiene scrupolosamente alle norme ivi stabilite.
10. ( Se nella Chiesa v'è un Capo e i Canonici si considerano quali membra ). Fra noi la prima dignità è il R.mo Decano ch'è il capo del capitolo nelle principali solennità dell' anno, a lui spetta la celebrazione della messa corale e nelle varie funzìoni dell'anno e della Settimana Santa, o di altre particolari festività, a lui spetta dirigere il servizio del Coro.
11. ( Se il Capo è eletto dal Capitolo medesimo ). Giusta antichissima consuetudine, ad evitare ogni discordia si è deciso che a Decano dovesse eleggersi sempre colui che è il più vecchio fra fra i canonici. C i.
12. ( Se il Vescovo negli atti della Sacra visita chiami la Chiesa Collegiata ). La nostra Chiesa fino al 1775 ebbe il suo Abate avente giurisdizione quasi vescovile, e nessun Vescovo vi esercitò atti di Sacra visita, essendo l'Abazia immediatamente soggetta alla S. Sede. Dall anno 1775 fino al 1818 , nessun Vescovo poteva amministrare il sacramento dell'ordine e della cresima, se non previa autorizzazione del vicario Capitolare. Dall'anno 1818 l'arcivescovo di Reggio, per delegazione del Cardinale Caracciolo, si ebbe la semplice sorveglianza sulla Chiesa di Bagnara per ciò che riguarda la giurisdizione vescovile. Tutti gli Arcivescovi di Reggio riconobbero la Collegiata di Bagnara, nè mai reclamarono contro le insegne dei suoi menbri indossate. 13. ( Se i parroci della Chiesa collegiale la riconobbero tale, la quale cosa comprova moltissimo la esistenza della Collegiata ). Dalla fondazione della nostra Chiesa fino a, 1818 le 33 chiese dipendenti dallabazia Nullius di Bagnara hanno ríconosciuta la nostra Collegiata Dal 1817 fino a oggi nessun docu mento pontificio ci ha sconfessati. Il Ferraris avverte che non tutti gli indizi da noi qui sopra riferiti sono necessarii per dedurre che in una Chiesa sia esistita la Collegiata. Poichè per la chiesa di Bagnara militano quasi tutte le congetture volute dal Dritto Canonico, devesi conchiudere che la Collegiata in Bagnara esiste. Con la soppressione dell'Abazia Nullius, al 1818 benchè ingiustamente fatta, la Collegiata non fu soppressa, nè canonicamente, nè civilmente può essere abrogata. Affinchè canonicamente si estingua in actu una collegiata, il Ferraris insegna esser necessario il fa ctum de facto; perchè si abolisca in habitu fa bisogno il 'facturn de jure e poi soggiunge : in tre modi può cessare la Collegiata: col consenso di tutti i Canonici o per la morte di tutti i componenti la Collegiata, o per l'autorità del Sommo Pontefice. Ora, in Bagnara dal 1775 al 1818 i Canonici mantennero in actu la Collegiata nella vacanza dell'Abazìa essa ebbe sempre un Vicario Capitolare eletto dai Canonici medesimi , la Collegiata indossò sempre le insegne e per una serie non mai interrotta i Cano nici furono sempre sostituiti dagli altri. Nè si dica che il decreto di Gioacchino Murat riconfermante, le insegne ai Nostri Canonici non fu avvalorato dalla bolla pontificia. A tale obbiezione rispondiamo che non si trattava di una nuova erezione di Collegiala, non era quindi necessaria una seconda Bolla pontificia; per continuare in actu la'Collegiata bastava il semplice consenso almeno implicito della Sede. Questo non mancò. Dopo la morte dell' ultimo Abate cessò la giurisdizione quasi vescovile che fu esercitata dal Vicario Apostolico ma non la Collegiata, la quale in actu continuò ad esistere. I Canonici di Bagnara, ottenuto il decreto di Gioacchino Murat , fecero domanda al Papa chidendo il permesso di portare le insigne canonicali. Il Cardinale Caracciolo a nome di di S. Santità, rispose che continuassro nel dignitoso stato. Tale lettera, del Cardinale Caracciolo si conserva dal nostro Capitolo ed è pienamente bastevole a legalizzare la continuazione della Collegiata in Bagnara: essa è rigorosamente consona alla legge del Diritto Canonico: (Se avviene che una Collegiata viene meno per la morte dei canonci o per altra ragionevole causa per cui quantunque la collegiata cessò di esistere in alto, pure si è conservata in habitu; per ridursi in allo basta la sola autorità del Vescovo, poichè, non si tratta per nulla di erezione. ) Per continuare in actu la Collegiata di Bagnara bastò la semplice esplicita autentica approvazione del Papa espressa dalla letterà del Cardinale Caracciolo. Inoltre il Ferraris insegna che la prescrizione di cento anni induce validità all'atto di erezione e si presume il consenso del Papa almeno implicito e si presuppone la continuazione della Collegiata quando trattasi di una, cosa assai remota. Ora la Collegiata di Bagnara fu eretta coli Bolla pontificia l'anno 1117, fu riconfermata a continuare nello stato dignitoso per il consenso non implicito ma espresso dal Papa a mezzo del Cardinale Caracciolo, dalla morte dell' ultimo Abate, anno 1775, sono trascorsi centotrenta anni, fin' oggi i Canonici di Bagnara indossano le insegne canonicali ; dunque , se pur non fosse stata canonicamente eretta, ogni azione in contrario è prescritta. Nel 1818 fu soppressa lAbazia e non la Collegiata. Il Concordato ebbe per iscopo principale di riunire i piccoli Vescovadí e le Abazie concistoriali aventi giurisdizione quasi vescovile e una rendita annua inferiore a cinquecento ducati : non intese per nulla abrogare le Collegiate. Che anzi all'art. 6 fu stabilito: « I Capitoli di quelle chiese che nella nuova circoscrizione non saranno conservate, ricercato prima il consenso degli interessati saranno convertiti in Capitoli Collegiati e la loro rendita rimarrà tal quale si trova nello stato presente ». I nostri Canonici non solo conservarono la Collegiata non contradicenti né la S. Sede nè lArcivescovo di Reggio, ma avendo mosse contunue istanze a S. Maestà Ferdinando I, dimostrando che l'Abazia, avendo anche oggi una rendita superiore ai cinquecento ducati voluti dal Concordato, non poteva abrogarsi, il Sovrano accolse le loro giuste querele e con replicati rescritti disse : Nulla s' innovi sulla Chiesa di Bagnara. Di modo che non solo la Collegiata ma l'Abazia si volle dal Re Ferdinando 1 conservata. Il nostro Capitolo, superiore ad ogni vile interesse, prestò sempre servizio al coro, indossò sempre le insegne canonícali, cioè: la cotta e la cappamagna ornata di ermellino nell'inverno; la cotta e la cappamagna di seta color scarlatto. Nellestà; fiocco color viola al cappello, anello e calze color cresimi. Fino alI' anno or decorso si visse della dolce speranza di vedere rifiorire di nuova vita la Regia Abazial Chiesa Nullius ma fu vana speranza! ---------
Se non che per essere la nostra Chiesa vedova di pastore fin dal 1 775 patì gravissimi danni, e il gregge di Gesù Cristo bene spesso per difetto di cura spirituale si trovò a dura prova! Il Capitolo di Bagnara, sacrificando le sue nobili aspirazioni con una abnegazione degna di altissima lode, affin di mettere un argine ai mali che travagliano la nostra Chiesa orbata di pastore, smise l'idea dell' Abazia Nullius, e consentì che si attuassero le pratiche per la nomina di un Abate curato, pur conservandosi sempre la Collegiata gíusta le formali e solenni dichiarazioni fatte al Capitolo dall' E.mo Cardinale Gennaro Portanuova Cosí la nostra Chiesa vedova da 130 anni dei proprio pastore lo riebbe in persona del Canonico Domenico Crisonà, e prese possesso canonico il 30 aprile 1905. Sistemata così la nostra Chiesa con la nomina dell' Abate curato è necessario che la Collegíata canonicamente sussista, ed anche civilmente deve essere riconosciuta come ente morale: il decoro del Capitolo e della cittadinanza, la ragione, la giustizia lo vogliono. Con la legge di Vittorio Emanuele II 15 agosto 1867, art L'1, non sono riconosciuti ( i capotoli delle chiese collegiate le chiese ricettizie, le comunie e le cappellanie corali, salvo per quelle tra esse che abbiano cura di anime, un solo beneficio curato ed una quota curata di massa per congrua parrocchiale.) Or la Collegiata di Bagnara ebbe sempre cura di anime e con i suoi beni fu sempre mantenuto il beneficio curato del parroco. In vero, i Canonici di S.Giovanni in Laterano, venduti i loro diritti sulla chiesa di Bagnara a Giacomo Ruffo ritennero per sè la giurisdizione quasi vescovile e nominarono un Provicario generale, rimanendo la Cura diretta delle anime in potere dele Collegiata. Giacomo Ruffo nel 158?2 con Bolla pontificia del Papa Gregorio XIII, cedette il dominio della nostra AbazíaI Chiesa ai Frati Domenicani ma il Capitolo di S. Giovanni in Laterano ritenne a sè la quasi vescovile gíurisdizione, rimanendo alla Collegiata la cura diretta delle anime. Per lo spazio, di centonovanta anni 1582 1775, la Collegiata tuttochè rappresentata dai Frati Domenicani ebbe la cùra delle anime. Allorchè essi oltre la giurisdizione parrocchiale cercarono arrogarsi la giurisdizione quasi vescovile, incorsero lo sdegno dei Clero di Bagnara, il quale fece caldo appello a Carlo III Re di Napoli. Dopo una causa dispendiosa lunghissima il capitolo di Bagnara, ottenne vittoria e i Padri Domenicani l'anno 1759, 24 settembre dovettero lasciare per sempre la cura di Bagnara. Re Carlo III nominò Abate Giambattista Cristiani. Bisogna osservare che la causa tra i Padri Domenicani e il capitolo di Bagnara non riguardava la cura delle anime, che entrambi ritenevano spettare alla collegiata sibbene ebbe per oggetto vedere a chi spettasse la giurisdizione quasi vescolile, se ai Padri Domenicani, oppure al Capitolodi S. giovanni in Laterano, come giudicavail clero di Bagnara. Nel 1775 morto labate Cristiani per la increscevole questione'della nomina, l'Abazia rimase sede vacante e per lospazio di 43 anni 1775?1818 la nostra Collegiata come nel passato,esercitò la cura delle aninme e della S. Sede e si riservò 1 gìurisdizione quasi vescovile. In virtù del Concordato del 1818 la gíurisdizione vesco víle e la sorveglianza sulla nostra chiesa dalla S. Sede passò all'Arcivescovo di Reggio, il quale a tale scopo nominò un suo rappresentante col titolo di Luogotenente. Questi insieme al Capitolo della Collegiata, fino al 1889 esercitò sempre la cura delle anime. Morto il Luogotenente giuseppe Ventre Ventre, per la prima volta, (spettacolo degno dì lacrime! ....) la nostra Regia Abazial si vide diretta da un semplice Economo Curato; però la Collegiata secondo la secolare tradizione cooperò nella cura delle anime insieme col curato fin' oggi continua a prestare servizio al coro, si vive di una massa comune, si mantiene la gerarchia tra i canonici e nella persona del Decano, cui spetta regolare le varie,funzíoni, i Canonici riconoscono il loro capo. Da quanto abbiamo fin qui detto risulta: 1. che la nostra Chiesa Abazíale Nullius fa ingiustamente soppressa, essendoché possiede ?anéh'e oggi i cinquecen o dùcati voluti dal Concordato per essere conservata 2. 2. che la nostra Chiesa, pur non essendo conservata Abazia Nullius, devesi riconoscere concattedrale a quella di Reggio, in virtù dell'art. 3. del Concordato? 1818.
3.1 che la Colleggiata canonicamente esiste non essendo stata mai abolita dall'autorítà del SommoPontefice, e che civilmente deve riconoscersi come ente morale essendo nel numero di quelle che ebbero cura di anime e che tuttora con i suoi beni mantiene un benefizio curato. Il Capitolo di Bagnara ricorda alle Autorità competenti che se pur non mai vi fosse stata fra noi la Collegiata dovrebbe istituirsi, godendo la nostra Chiesa tutte le prerogative volute dal Dritto Canonico Ferraris ? Collegium N. 21. 1 e 2. La città di Bagnara è la più popolata, la più incontevole, la più ricca, la più insigne fra quelle che appartengono in atto all Archiodiocesi di Reggio. La nostra Chiesa Madre per bellezza di disegno per vastità è una delle migliori esistenti nella provincia di Reggio.
4. La Chiesa è fornita di numerosi e ricchi paramenti sacri fra cui ricchissime pianete del Cardinale Ruffo possiede gran copia di biancheria e molti arredi sacri preziosissimi.
5. La rendita annua che n atto esige la nostra Chiesa é di lire 2542,55, tuttoche i fondi di S. Lucia e di Melicucco siano in gran parte incolti. Tale rendita si può benissimo dividere, in lire 1500 per l'Abate Curato, lire 1000 per la Collegiata. Considerando quindi che mille e più lire ingiustamente e illegalmente tolte al reddito annuo della nostraChiesa si possono e si debbono reintegrare dalla Real Corona essendo stati in mala fede sempre posseduti; Considerando che Bagnara è città molto pia e ricca, e facilmente fa sperare qualche ereditá a benefizio della Collegiata; Considerando che, per la gloria di Dio e per mantenere il decoro della nostra Chiesa cosi tanto illustre e gloriosa nel passato i Canonici ben volentieri sono disposti a prestare il loro servizio al coro , finchè una condegua mercede , premierà le loro fatiche; Considerando che l' esistenza della Collegiata accresce non poco in Bagnara il culto divino, e a nessuno arreca alcun danno; Considerando che l'E.mo CardinalePortanova più volte esolennemente promise di voler conservare la Collegiata ín omaggio alla gloria fulgidissima della nostra Chiesa ch'ébbe l'Abazia Nullius con gíurisdizione quasi vescovile sopra tentatrè chiese;
I Componenti il Capitolo di Bagnara Calabra umilmente pregano
le Autorità competenti affinchè si compiacciano conservare almeno una Collegiata proclamata insigne da tre. Sommi Pontefici, ed elargire alla Chiesa madre di bagnara il titolo di Concattedrale a quella di Reggio.
Bagnara Calabra 18 Maggio 1905.
L' Incaricato del Capitolo Bagnarese FRANCESCO CANONICO MACRI